Costruire nel verde agricolo: nuove superfici minime e possibilità per la volumetria interrata
Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 106 del 6 febbraio 2026 è stata definitivamente approvata l'integrazione delle Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige – allegato 5. Le disposizioni, in vigore dal 20 febbraio 2026, disciplinano diverse attività edilizie nelle aree naturali e agricole e introducono importanti chiarimenti, in particolare per i fabbricati rurali e la volumetria interrata.
Superfici minime per la costruzione di fabbricati rurali
Per la costruzione di fabbricati rurali nel verde agricolo, le Linee guida prevedono determinate superfici coltivate minime.
Il/la richiedente deve disporre in proprietà di almeno:
- 10.000 m² di superficie destinata ad arativo o prato;
- 3.000 m² di superficie coltivata intensivamente a frutta, vino, ortaggi, erbe e colture simili.
È importante sottolineare che il raggiungimento di queste superfici minime non costituisce automaticamente un diritto edificatorio. Restano infatti ferme le ulteriori condizioni, in particolare quelle che subordinano l'edificio alla presenza di un'attività agricola ai sensi dell'art. 37 della Legge provinciale n. 9/2018.
Volumetria interrata nel verde agricoloParticolarmente interessanti sono anche le disposizioni relative alla volumetria interrata.
Nelle aree naturali e agricole la realizzazione di volumetria interrata è generalmente ammessa purché non ecceda la superficie coperta dell'edificio.
Nel verde agricolo è prevista un'ulteriore possibilità: oltre alla superficie coperta dell'edificio, la volumetria interrata può estendersi su una superficie adiacente di estensione fino al doppio della superficie coperta dell'edificio.
Per i fabbricati rurali tale possibilità è tuttavia ammessa esclusivamente nell'ambito di un'attività agricola e nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola.
In linea generale, la volumetria interrata può avere esclusivamente un utilizzo accessorio. Nel caso di edifici in pendenza può essere destinata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche alla funzione principale, purché costituisca un'unità edilizia con la volumetria fuori terra.
Le disposizioni non si applicano ovunqueLe nuove regole non trovano applicazione senza limitazioni. Sono esclusi, tra gli altri, i siti Natura 2000, il Parco nazionale, i parchi naturali, i monumenti naturali e i biotopi protetti. Restano inoltre valide eventuali prescrizioni specifiche più restrittive previste per beni paesaggistici particolarmente tutelati.
Il nostro consiglioIn caso di acquisto o vendita di immobili e terreni situati nel verde agricolo, le possibilità edificatorie possono rappresentare un elemento importante nella valutazione dell'immobile. Tuttavia, la destinazione urbanistica a verde agricolo o il raggiungimento di una determinata superficie non significa automaticamente che sia possibile costruire o ampliare un edificio.
Prima di procedere con un acquisto, una progettazione o una valutazione immobiliare è pertanto opportuno verificare sempre la concreta situazione urbanistica e paesaggistica del singolo immobile.
Avvertenza: Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce una consulenza legale, tecnica o fiscale. Le effettive possibilità edificatorie e di utilizzo dipendono dal singolo immobile, dalla normativa provinciale vigente, dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e comunale, da eventuali vincoli di tutela e dagli ulteriori requisiti previsti. La normativa applicabile e l'effettiva ammissibilità di un intervento devono pertanto essere verificate caso per caso presso gli uffici competenti e/o da professionisti abilitati. Nonostante l'accurata preparazione dei contenuti, non si assume alcuna responsabilità per l'attualità, la completezza o l'esattezza delle informazioni riportate.
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